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Unioni civili e convivenze: pubblicata la circolare Inps per congedi e permessi retribuiti

Dopo la Legge 76/2016 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” e la sentenza di Corte Costituzionale n.213/2016 “Giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”, l’Inps attraverso la circolare n.38 del 27.02.2017 rende operative le novità riguardo alla concessione dei permessi ex lege n. 104/92 e del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs.151/2001 sia per i conviventi che per chi sia legato da unione civile, ai lavoratori che si trovano ad assistere congiunti con gravi disabilità.
 
La norma, per il momento rivolta al solo comparto privato, stabilisce nel dettaglio:
 
  • per le unioni civili: il lavoratore legato da unione civile che presta assistenza all’altra parte, può usufruire sia dei permessi ex lege n. 104/92 che del congedo straordinario D.Lgs. 151/2001 con astensione lavorativa fino a due anni, anche frazionabili
  • per le convivenze di fatto: il convivente di fatto, di cui alla legge n. 76/ 2016, che presti assistenza all’altro convivente, può usufruire unicamente dei permessi ex lege n. 104/92 in alternativa al coniuge, al parente ed all’affine di secondo grado

Per valutare se spetta o meno il diritto ai permessi indicati, si ricorda che:

  • per la qualificazione di “convivente” dovrà farsi riferimento alla “convivenza di fatto” come individuata dal commi 36, dell’art. 1, della legge n. 76 del 2016 in base al quale «per convivenza di fatto si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile» e accertata attraverso  dichiarazione anagrafica
  • per la qualificazione di “parte dell’unione civile”, dovrà farsi riferimento agli atti di unione civile registrati nell’archivio dello stato civile (ai sensi del comma 3, art, 1 della legge 76/2016).
Per una maggiore comprensione si ricorda, infine, che, ai sensi di legge, mentre l’unione civile può essere costituita solo tra persone dello stesso sesso, la convivenza di fatto può essere costituita sia da persone dello stesso sesso che da persone di sesso diverso. Sul sito dell’Inps sono disponibili, nella sezione modulistica, i modelli SR08 e SR64 aggiornati che vanno inoltrati all’Inps territorialmente competente solo attraverso posta elettronica certificata.