Scuola: le misure previste per i soggetti fragili ancora in vigore
Approfittiamo della ripresa delle lezioni dopo la pausa natalizia per ricordare alle famiglie le regole che garantiscono la frequenza scolastica, sia in presenza che, se necessario, a distanza. In particolare, ci riferiamo come sempre sia agli studenti fragili che ai familiari fragili, ovvero coloro che affetti da fibrosi cistica hanno figli o fratelli in età scolare.
Per gli studenti con patologie gravi o immunodepressi, ricordiamo che il Ministero dell’Istruzione, con l’Ordinanza Ministeriale n.134 di ottobre 2020 ancora in vigore, ha disciplinato lo svolgimento delle attività didattiche garantendo il diritto allo studio, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione, piena partecipazione e inclusione, accessibilità e fruibilità. La scuola infatti prevede specifiche cautele per gli studenti in quarantena e per i cosiddetti “alunni fragili”, anche quando singolarmente impossibilitati a frequentare.
Per beneficiare di forme di Didattica Digitale Integrata, ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi predisposti dall’istituzione scolastica, è necessario che la famiglia segnali alla scuola in forma scritta la condizione di fragilità del figlio (valutata e certificata dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico Medicina Generale in raccordo con Dipartimento di Prevenzione territoriale), allegando la documentazione rilasciata dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche.
Per le persone con fibrosi cistica che hanno figli o fratelli in età scolare, invece, riportiamo la FAQ del Ministero che sul tema ha specificato che vi è la possibilità, ma non l’obbligo (ricordiamo che vige sempre l’autonomia scolastica) che le istituzioni scolastiche possano mettere in atto soluzioni analoghe a quelle previste per gli alunni fragili o in quarantena su richiesta dei genitori dell’alunno e a seguito di presentazione della certificazione medica attestante la presenza di un convivente dell’alunno in condizione di fragilità.
Infatti, in linea generale, l’alunno convivente di un soggetto fragile, per la scuola, “è formalmente un alunno come gli altri, non essendo interessato da condizioni cliniche che lo riguardano personalmente”, ma “la responsabilità di proteggere il convivente fragile dell’alunno, tuttavia, è generalizzata e condivisa”; infatti, questa è sia in carico alla scuola, e si sostanzia nelle procedure e nelle misure organizzative che gli istituti scolastici mettono in campo da mesi per garantire che all’interno della scuola si stia al sicuro da eventuali contagi, sia in carico alla famiglia dell’alunno, cui compete la responsabilità di gestirlo dal momento dell’uscita da scuola, del rientro a casa e nell’extra-scuola. L’autorità medica competente, nei casi particolarmente gravi, dovrà certificare la necessità di un “isolamento sociale” dell’intero nucleo, con inibizione, anche temporanea, da contatti esterni; in tal caso si acquisisce un diritto e il compito specifico delle istituzioni scolastiche è garantire il diritto allo studio nelle forme della DDI.
Date le segnalazioni ricevute anche negli ultimi giorni, il Servizio Sociale LIFC continua a monitorare il tema, considerato soprattutto il perdurare della pandemia da Covid 19. LIFC si farà portavoce dell’esigenza con le Istituzioni competenti, anche grazie alle segnalazioni pervenute e si attiverà per intraprendere un percorso risolutivo che possa essere anche di aiuto a chi vive la stessa situazione.
Potete contattare la Dr.ssa Vanessa Cori alla mail assistentesociale@fibrosicistica.it o al numero verde 800 912 655, attivo nei seguenti orari:
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