Pensioni di Invalidità civile: INPS comunica gli importi e i limiti di reddito 2025
Come ogni anno sono stati rivalutati, collegandoli agli indicatori dell’inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche. L’INPS, con Circolare n.23 del 28 gennaio 2025, ha comunicato tali importi adeguandosi a quanto emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e pubblicato nella G.U. n. 278 del 27 novembre 2024 (decreto 15 novembre 2024).
La misura della perequazione, definitiva per l’anno 2024 e previsionale per l’anno 2025, è stata applicata anche alle pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2024 è determinata in misura pari a +0,8% dal 1° gennaio 2025, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.
I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti, sono aumentati dell’1,6% rispetto all’anno 2024.
Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale.
Nella tabella che segue riportiamo gli importi 2025 in euro, comparati con quelli del 2024:
*Incremento alla pensione degli invalidi civili totali:
per i soli invalidi civili totali riconosciuti al 100% (prestazione assistenziale) ricordiamo che oltre alla pensione di invalidità, se sono rispettati i criteri di accesso e i limiti di reddito previsti per il 2025, si ha diritto ad una quota aggiuntiva; questa maggiorazione può raggiungere un importo massimo di €411,84 mensili, che si sommano alla pensione di invalidità riconosciuta per un totale massimo di €747,84.
Trattandosi di un “incremento”, ricordiamo che l’importo riconosciuto come maggiorazione sociale varia, ovvero diminuisce o aumenta, in base al reddito dichiarato (invalido single/invalido coniugato).
Sono conteggiati tutti i redditi da lavoro dipendente o autonomo, anche occasionale, o a tempo parziale, comprese le borse lavoro comunque denominate, le pensioni previdenziali, incluse quelle ai superstiti (reversibilità), anche le pensioni di invalidità, cecità e sordità, escluse le indennità.
Non sono conteggiati il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, le indennità di accompagnamento.
Per maggiori informazioni potete contattare la nostra assistente sociale Vanessa Cori al numero verde di riferimento 800 912 655 o all’email assistentesociale@fibrosicistica.it .