« News

Le misure prorogate fino al 31 marzo 2022 in virtù dello stato di emergenza

Con un provvedimento di fine anno, lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 marzo 2022 (art.1 – Decreto Legge 221 del 25 dicembre 2021) e con esso alcune misure importanti che riguardano i diritti dei soggetti fragili.

  • Fino al 31 marzo 2022 sono prorogati i congedi parentali: come già successo in passato, in caso di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza, o di quarantena o di infezione da Covid, si ha diritto all’astensione dal lavoro “retribuita” per i genitori di figli under 14 con loro conviventi, mentre l’astensione dal lavoro sarà concessa ma non sarà retribuita per figli dai 14 e fino a 16 anni. Nel caso di figli con handicap grave, invece, indipendentemente dall’età di questi ultimi, si avrà diritto ai congedi retribuiti.
  • Fino al 28 febbraio 2022 viene esteso il diritto di usufruire del lavoro agile sempre con modalità semplificate. I lavoratori “fragili” potranno continuare a svolgere l’attività in smart working anche con adibizione a mansioni diverse ma uguale inquadramento. Il Decreto Legge 221 prevede che sia emanato un Decreto Ministeriale entro 30 gg., quindi entro il 24 gennaio 2022, per individuare «le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile». Attendiamo.

Purtroppo ad oggi notiamo che per i lavoratori fragili nel Decreto Legge non è presente la proroga dell’assenza dal lavoro equiparata al ricovero ospedaliero (con la relativa indennità economica), ma siamo fiduciosi che ciò avvenga al momento della conversione in Legge, con un provvedimento che sia anche retroattivo, come già accaduto in passato.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/24/21G00244/sg

https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Proroga-dello-stato-di-emergenza-e-di-ulteriori-misure-a-tutela-del-lavoro.aspx

 

AGGIORNAMENTO 03.03.2022

Grazie anche all’intervento e alla segnalazione di LIFC, leggiamo e accogliamo con piacere le modifiche introdotte dalla Legge n.11 del 18 febbraio 2022 al decreto di fine anno (D. Legge 221/21 – art.17) che aveva di fatto negato, o forse solo dimenticato, importanti benefici di tutela in ambito lavorativo per i lavoratori fragili.

Nella legge di conversione troviamo importanti correzioni all’articolo 17, primo tra tutti il reintegro della tutela prevista dall’ormai noto ex art.26 del decreto – legge n.18 del 17.03.2020 – ovvero proroga dell’assenza dal lavoro equiparata al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili, con retrodatazione della sua efficacia fin dal 1° gennaio 2022 e in vigore fino alla fine dello stato di emergenza, ad oggi fissato per il 31 marzo 2022.

Anche il diritto di usufruire del lavoro agile, sempre con modalità semplificate, è stato esteso fino al 31 marzo, pertanto i lavoratori “fragili” potranno continuare a svolgere l’attività lavorativa in smart working anche con adibizione a mansioni diverse ma uguale inquadramento.

 

LIFC monitora costantemente i vari passaggi di leggi e normative che possono interessare i pazienti FC e le famiglie per offrire un servizio socio-assistenziale sempre puntuale, in modo da fornire, come in questo caso, gli aggiornamenti necessari per avere sempre un quadro chiaro di come orientarsi per il riconoscimento e la difesa dei propri diritti e tutele. Per qualsiasi approfondimento, ti invitiamo a contattare il Servizio Sociale LIFC al numero 800 912 655 o inviando una mail a assistentesociale@fibrosicistica.it