La Sorveglianza Sanitaria Eccezionale: nuova scadenza e procedura di attivazione
Con il fine di tutelare la salute e la sicurezza sia del lavoratore che della collettività, il decreto-legge di agosto convertito con L.126/20 di ottobre ha ripristinato, a decorrere dal 14 ottobre e fino al 31 dicembre 2020 la cosiddetta Sorveglianza Sanitaria Eccezionale, già introdotta dall’art. 83 del decreto Rilancio (DL 34/20) e che aveva cessato di produrre effetti dal 1° agosto 2020.
Detto questo, i datori di lavoro pubblici e privati devono assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione:
· dell’età;
· della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19;
· degli esiti di patologie oncologiche;
· dallo svolgimento di terapie salvavita;
· da co-morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
È a seguito di visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili”, che l’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale viene garantita.
Pertanto, prima della ripresa delle attività consentite è opportuno che i soggetti con patologie, richiedano al Medico Competente (MC) la cosiddetta visita medica a richiesta del lavoratore A tal proposito la circolare 14915/20 del Ministero della Salute stabiliva opportunamente che “… i lavoratori vanno comunque – attraverso adeguata informativa – sensibilizzati a rappresentare al medico competente l’eventuale sussistenza di patologie (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche), attraverso la richiesta di visita medica di cui all’art. 41 c. 1 lett. c. (c.d. visita a richiesta del lavoratore), corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione del medico competente”.
È chiaro che l’inidoneità alla mansione accertata grazie alla sorveglianza sanitaria eccezionale non può in ogni caso giustificare il recesso dal contratto di lavoro.
Segnaliamo che INAIL, dal 5 novembre ha a tal fine riattivato il servizio online sulla Sorveglianza Sanitaria Eccezionale.
Infine, ricordiamo che la sopracitata Circolare Interministeriale n.13 del 4/09/2020 fornisce:
1.indicazioni operative al fine di avviare la domanda:
– le richieste di visita da parte dei lavoratori e delle lavoratrici dovranno essere corredate della documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata a supporto della valutazione del medico competente;
– le visite mediche devono essere effettuate in ambiente idoneo
2. indicazioni sul giudizio medico-legale – oltre alla documentazione presentata dal lavoratore/lavoratrice, il datore di lavoro dovrà fornire al medico incaricato di emettere il giudizio medico-legale:
– una dettagliata descrizione della mansione svolta;
– una dettagliata descrizione della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività;
– le informazioni relative all’integrazione del documento di valutazione del rischio, in particolare con riferimento alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da SARS-CoV-2, in attuazione del Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
Sulla base di tutta la documentazione e della eventuale visita, il medico esprimerà il giudizio di:
– idoneità;
– idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2;–
– inidoneità temporanea.
A proposito della inidoneità temporanea la circolare prescrive di riservarla esclusivamente ai casi che non consentano soluzioni alternative.