Decreto Rilancio tra conferme e novità
Decreto Rilancio – Aggiornamento del 20 maggio 2020
Sul supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 è stato pubblicato il Decreto-legge 19 maggio 2020 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19“.
Di seguito le principali misure a sostegno di famiglie e lavoratori con disabilità.
Decreto Rilancio – Aggiornamento del 14 maggio 2020
Approvato dal Consiglio dei Ministri il ‘Decreto Rilancio’ che in parte conferma alcune delle misure previste dal Decreto ‘Cura Italia‘, in parte introduce delle vere e proprie novità. L’ufficialità sul testo del Decreto Rilancio arriverà con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Di seguito si fornisce un riepilogo delle misure di sostegno per famiglie e lavoratori con disabilità.
Legge 104: confermati ulteriori 12 gg da usare tra maggio e giugno.
Congedo Covid-19: resta confermato, così come la percentuale di indennità economica resta al 50% per i figli fino a 12 anni, non prevede limiti di età in caso di figli disabili;
- aumenta a 30 giorni complessivi (continuativi o frazionati) nel caso in cui i genitori non ne abbiano ancora fruito nei mesi di marzo e aprile, mentre per chi ha usato già i 15 giorni precedenti può usare i rimanenti 15, comunque nel periodo compreso tra il 5 marzo e il 31 luglio. Possono essere fruiti sia per un periodo continuativo sia frazionato. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa;
- è compatibile con il contestuale svolgimento dell’attività lavorativa in modalità di smart working mentre resta l’impossibilità di fruire del congedo se l’altro genitore non lavora o è in “cassa integrazione”;
- è cumulabile con il prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 e il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5 del decreto legislativo n.151/2001, anche fruito per lo stesso figlio e possono anche essere fruiti contemporaneamente da entrambi i genitori per lo stesso figlio (es. l’uno il congedo COVID-19, l’altro il congedo straordinario).
- In alternativa al congedo COVID-19 è riconosciuto un bonus fino a 1200 euro per attività di baby sitting e/o per la frequenza a centri estivi o servizi integrativi per l’infanzia, che arriva a 2000,00 euro per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato, e del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico;
- Il congedo COVID-19 e il Bonus Baby Sitting sono incompatibili con il Reddito di emergenza.
Reddito di Emergenza – REM: si tratta di uno strumento straordinario di sostegno economico ai nuclei familiari che si affianca, in via del tutto temporanea, al Reddito di cittadinanza.
- È incompatibile con il Reddito di Cittadinanza e non può essere erogato se nel nucleo vi sono persone che percepiscono una pensione diretta (ad eccezione dell’assegno di invalidità ex legge 222) o indiretta e tra queste anche la pensione di reversibilità;
- va richiesto a INPS entro giugno ed è pari a due mensilità;
- per ottenerlo sono necessari diversi requisiti: ISEE, patrimonio, reddito di aprile basso;
- per ottenere l’importo massimo, ovvero 840 euro, è necessario che nel nucleo ci sia almeno un adulto con tre minori e ci sia un disabile grave o un non autosufficiente;
Fondo per le non autosufficienze (FNA) e Fondo per il Dopo di Noi (legge 112/2016)
- nel decreto è previsto l’aumento di questi due importanti fondi rivolti a chi si occupa di disabilità. In entrambi i casi gli aumenti sono finalizzati a specifiche finalità che il decreto esplicita con indicazioni che poi serviranno per il riparto alle Regioni;
Proroga dei piani terapeutici in scadenza durante lo stato di emergenza, sono prorogati per ulteriori 90 giorni. Il decreto richiama le Regioni affinché adottino procedure accelerate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici;
Diritto al lavoro agile – l’Art.96 stabilisce che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19
- i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
- La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
- Per l’intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Riduzione dell’orario di lavoro: si chiama Fondo nuove competenze, ed è un nuovo fondo costituito presso l’Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (Anpal) per coprire i costi di nuovi corsi di formazione per i lavoratori.
- In base all’articolo 94 del Decreto rilancio infatti, le aziende e i rappresentanti dei lavoratori potranno siglare accordi per promuovere corsi di formazione durante l’orario di lavoro.
- Turni rimodulati e riduzione dell’orario, ma con lo stesso stipendio.
News del 6 maggio 2020
Forniamo in questo articolo alcune anticipazioni sulle misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, con particolare attenzione alle tutele per i lavoratori con disabilità e i genitori di figli disabili, secondo quanto emerso dalla bozza del decreto che dovrebbe andare in Cdm entro metà settimana.
Si va, come annunciato, dal rinnovo delle misure già previste con il decreto Cura Italia:
- ulteriori 15 giorni di congedo parentale da consumarsi entro il 30 settembre (i giorni salgono così a 30 complessivi, per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 30 settembre 2020). La percentuale di indennità economica resta confermata al 50% per i figli fino a 12 anni. Il congedo retribuito al 50% non prevede limiti di età in caso di figli disabili. Possono essere fruiti anche questi sia per un periodo continuativo che frazionato, comunque non superiore a trenta giorni. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. In alternativa, e fino ai 16 anni dei figli, si può chiedere il congedo senza indennità per tutto il tempo della chiusura di scuole e asili nido, salvo che non ci sia un altro genitore a casa o perché non lavora o perché la sua attività è chiusa o sospesa e beneficia di altri sostegni al reddito.
- Legge 104: ulteriori 12 gg da usare tra maggio e giugno.
- Bonus baby sitting sale da 600 a 1200 euro e viene esteso anche all’iscrizione ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per medici, infermieri e operatori sanitari il bonus sale a 2.000€.
- Bonus lavoratori liberi professionisti con partita Iva: resta di €600 anche per il mese di aprile mentre sale a 1000€ per chi a maggio ha subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020.
- Il REM, reddito di emergenza, per i nuclei familiari in conseguenza dell’emergenza da Covid-19, da un importo di €400 al mese a un massimo di €800 in proporzione al numero dei componenti il nucleo familiare; la domanda si potrà fare entro luglio rispondendo ai requisiti richiesti e avrà la durata di 3 mesi.
- Prorogata la cassa integrazione con causale Covid-19, per altre 9 settimane fino al 31 ottobre. Prorogata anche la cassa integrazione in deroga, sempre con causale Covid-19.
- Confermato lo stop per altri 3 mesi ai licenziamenti. I licenziamenti saranno sospesi per cinque mesi. Dunque il periodo di sospensione dei licenziamenti viene ampliato da due mesi a cinque rispetto alla precedente formulazione.
- i diritti di cui all’art.26 del precedente decreto sono estesi fino al 31 luglio.