Covid-19 e Fibrosi Cistica

Legge Rilancio: principali misure sociali

La Legge 17 luglio 2020, n. 77 del 18 luglio 2020  converte in legge il ‘Decreto Rilancio’ e stabilisce le misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,  politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Di seguito le principali misure sociali previste:

  • Mancata proroga dello stato di emergenza:  con la legge 77 sembra destinata a finire il prossimo 31 luglio. La fine dell’emergenza rischia di far cadere diverse misure attualmente in vigore, a iniziare dal blocco dei licenziamenti, ma anche il tanto utile provvedimento previsto dal comma 2 dell’articolo 26 del decreto Cura Italia, ovvero la possibilità per i lavoratori portatori di handicap di assentarsi dal lavoro equiparando l’assenza a ricovero ospedaliero fino, appunto, al 31 luglio. Ci auguriamo che un decreto legge, da emanare entro fine mese, venga velocemente ideato per sanare questo vuoto.
  • Cassa Integrazione Guadagni Covid: con una nuova disposizione inserita dalla legge di conversione, viene consentito ai datori di lavoro, che hanno interamente fruito delle prime 14 settimane di cassa integrazione, anche in deroga, o assegno ordinario, di chiedere ulteriori 4 settimane.
  • Congedo parentale: è stato prorogato fino al 31 agosto il “termine finale per la fruizione” del congedo parentale a ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato, con figli fino a 12 anni,senza limiti di età in caso di figli con disabilità (congedo che deve essere utilizzato alternativamente da entrambi i genitori lavoratori conviventi e che può essere fruito anche in forma giornaliera ed oraria). La durata massima resta, in totale, di 30 gironi.
  • REM: prorogato al 31 luglio il termine di presentazione delle domande per il Reddito di Emergenza.
  • Emersione lavoro irregolare: prorogato al 15 agosto il termine entro il quale i datori di lavoro possono presentare le domanda di emersione dei rapporti di lavoro irregolari.
  • Lavoro agile per le PPAA fino al 31 dicembre 2020 al 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.
  • Invalidità civile: all’art.89-bis, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale (sentenza del 23.06.20)  è stato stabilito che le pensioni di invalidità civile destinate agli invalidi civili totali saranno innalzate a € 514,46 indipendentemente dal requisito dell’età (ma con limite di reddito di €6.713,98) e a tal fine, viene istituito un Fondo iniziale di €46milioni per il 2020.

Decreto Rilancio tra conferme e novità

Aggiornamento del 20 maggio 2020

Sul supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 è stato pubblicato il Decreto-legge 19 maggio 2020 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19“.

Di seguito le principali misure a sostegno di famiglie e lavoratori con disabilità.


Aggiornamento del 14 maggio 2020

Approvato dal Consiglio dei Ministri il ‘Decreto Rilancio’ che in parte conferma alcune delle misure previste dal Decreto ‘Cura Italia‘, in parte introduce delle vere e proprie novità.  L’ufficialità sul testo del Decreto Rilancio arriverà con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Di seguito si fornisce un riepilogo delle misure di sostegno per famiglie e lavoratori con disabilità.

Legge 104: confermati ulteriori 12 gg da usare tra maggio e giugno.

Congedo Covid-19: resta confermato, così come la percentuale di indennità economica resta al 50% per i figli fino a 12 anni,  non prevede limiti di età in caso di figli disabili;

  • aumenta a 30 giorni complessivi (continuativi o frazionati) nel caso in cui i genitori non ne abbiano ancora fruito nei mesi di marzo e aprile, mentre per chi ha usato già i 15 giorni precedenti può usare i rimanenti 15, comunque nel periodo compreso tra  il 5 marzo e il 31 luglio. Possono essere fruiti sia per un periodo continuativo sia frazionato. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa;
  • è compatibile con il contestuale svolgimento dell’attività lavorativa in modalità di smart working mentre resta l’impossibilità di fruire del congedo se l’altro genitore non lavora o è in “cassa integrazione”;
  • è cumulabile con il prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 e il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5 del decreto legislativo n.151/2001, anche fruito per lo stesso figlio e possono anche essere fruiti contemporaneamente da entrambi i genitori per lo stesso figlio (es. l’uno il congedo COVID-19, l’altro il congedo straordinario).

Bonus baby sitting

  • In alternativa al congedo COVID-19 è riconosciuto un bonus fino a 1200 euro per attività di baby sitting e/o per la frequenza a centri estivi o servizi integrativi per l’infanzia, che arriva a 2000,00 euro per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato, e del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico;
  • Il congedo COVID-19 e il Bonus Baby Sitting sono incompatibili con il Reddito di emergenza.

Reddito di Emergenza – REM: si tratta di uno strumento straordinario di sostegno economico ai nuclei familiari che si affianca, in via del tutto temporanea, al Reddito di cittadinanza.

  • È incompatibile con il Reddito di Cittadinanza e non può essere erogato se nel nucleo vi sono persone che percepiscono una pensione diretta (ad eccezione dell’assegno di invalidità ex legge 222) o indiretta e tra queste anche la pensione di reversibilità;
  • va richiesto a INPS entro giugno ed è pari a due mensilità;
  • per ottenerlo sono necessari diversi requisiti: ISEE, patrimonio, reddito di aprile basso;
  • per ottenere l’importo massimo, ovvero 840 euro, è necessario che nel nucleo ci sia almeno un adulto con tre minori e ci sia un disabile grave o un non autosufficiente;

Fondo per le non autosufficienze (FNA) e Fondo per il Dopo di Noi (legge 112/2016)

  • nel decreto è previsto l’aumento di questi due importanti fondi rivolti a chi si occupa di disabilità. In entrambi i casi gli aumenti sono finalizzati a specifiche finalità che il decreto esplicita con indicazioni che poi serviranno per il riparto alle Regioni;

Proroga dei piani terapeutici in scadenza durante lo stato di emergenza, sono prorogati per ulteriori 90 giorni. Il decreto richiama le Regioni affinché adottino procedure accelerate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici;

Diritto al lavoro agile – l’Art.96 stabilisce che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19

  • i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
  • La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
  • Per l’intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Riduzione dell’orario di lavoro: si chiama Fondo nuove competenze, ed è un nuovo fondo costituito presso l’Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (Anpal) per coprire i costi di nuovi corsi di formazione per i lavoratori.

  • In base all’articolo 94 del Decreto rilancio infatti, le aziende e i rappresentanti dei lavoratori potranno siglare accordi per promuovere corsi di formazione durante l’orario di lavoro.
  • Turni rimodulati e riduzione dell’orario, ma con lo stesso stipendio.

News del 6 maggio 2020

Forniamo in questo articolo alcune anticipazioni sulle misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, con particolare attenzione alle tutele per i lavoratori con disabilità e i genitori di figli disabili, secondo quanto emerso dalla bozza del decreto che dovrebbe andare in Cdm entro metà settimana.

Si va, come annunciato, dal rinnovo delle misure già previste con il decreto Cura Italia:

  • ulteriori 15 giorni di congedo parentale da consumarsi entro il 30 settembre (i giorni salgono così a 30 complessivi, per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 30 settembre 2020). La percentuale di indennità economica resta confermata al 50% per i figli fino a 12 anni. Il congedo retribuito al 50% non prevede limiti di età in caso di figli disabili. Possono essere fruiti anche questi sia per un periodo continuativo che frazionato, comunque non superiore a trenta giorni. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. In alternativa, e fino ai 16 anni dei figli, si può chiedere il congedo senza indennità per tutto il tempo della chiusura di scuole e asili nido, salvo che non ci sia un altro genitore a casa o perché non lavora o perché la sua attività è chiusa o sospesa e beneficia di altri sostegni al reddito.
  • Legge 104: ulteriori 12 gg da usare tra maggio e giugno.
  • Bonus baby sitting sale da 600 a 1200 euro e viene esteso anche all’iscrizione ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.  Per medici, infermieri e operatori sanitari il bonus sale a 2.000€.
  • Bonus lavoratori liberi professionisti con partita Iva: resta di €600 anche per il mese di aprile mentre sale a 1000€ per chi a maggio ha subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020.
  • Il REM, reddito di emergenza, per i nuclei familiari in conseguenza dell’emergenza da Covid-19, da un importo di €400 al mese a un massimo di €800 in proporzione al numero dei componenti il nucleo familiare; la domanda si potrà fare entro luglio rispondendo ai requisiti richiesti e avrà la durata di 3 mesi.
  • Prorogata la cassa integrazione con causale Covid-19, per altre 9 settimane fino al 31 ottobre. Prorogata anche la cassa integrazione in deroga, sempre con causale Covid-19.
  • Confermato lo stop per altri 3 mesi ai licenziamenti. I licenziamenti saranno sospesi per cinque mesi. Dunque il periodo di sospensione dei licenziamenti viene ampliato da due mesi a cinque rispetto alla precedente formulazione.
  • i diritti di cui all’art.26 del precedente decreto sono estesi fino al 31 luglio.

Decreto Cura Italia: sostegno a famiglie, lavoratori, imprese

Voucher per i servizi d i baby-sitting

In alternativa rispetto al ‘Congedo parentale per emergenza Covid-19’, è prevista la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, nel limite massimo complessivo di 600 euro da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo che decorre dal 5 marzo.

Con la circolare n. 44, l’Inps fornisce le istruzioni per accedere al Bonus.

Chi può fare richiesta
i lavoratori ammessi al bonus – in base agli articoli 23 e 25 del decreto cura Italia – sono quelli del settore privato e alcuni comparti della Pubblica amministrazione. Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’Inps (ad esempio agli iscritti alle casse dei professionisti).

Sulla base di quanto ulteriormente previsto all’articolo 25 del medesimo decreto-legge, il bonus spetta per un importo fino a 1.000 euro complessivi, anche ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, in alternativa al congedo parentale specifico, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza da COVID-19.

Nella circolare viene precisato che la misura del bonus è unica per famiglia: se ci sono due figli fino a 12 anni di età si possono presentare due domande da 300 euro l’una (o da 500 euro l’una nel caso dei lavoratori che possono arrivare fino a 1.000 euro).

Come presentare domanda

Il bonus viene erogato mediante il Libretto Famiglia e le domande per ottenere il voucher potranno essere presentate tramite: 
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 applicazione web disponibile sul sito istituzionale dell’Inps, seguendo il percorso «prestazioni e servizi», «Tutti i servizi», «Domande per prestazioni a sostegno del reddito», «Bonus servizi di baby sitting»;
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 chiamando il numero verde 803164 o lo 06/164164;
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 attraverso i patronati (servizio gratuito).

Quando si potranno inviare le domande
Per l’invio si dovrà attendere una ulteriore comunicazione dell’istituto di previdenza. Con successivo messaggio dell’Istituto – si legge – “sarà resa nota la tempistica di rilascio della procedura per l’acquisizione delle domande di bonus da parte dei cittadini e per il tramite degli intermediari abilitati. L’Inps – come detto – precisa dunque che le domande arrivate dopo il superamento dei limiti di spesa saranno messe in stand by e potranno essere accolte solo nel caso di stanziamento di ulteriori risorse.

Come si utilizza il bonus
Il bonus da 600 euro si traduce in voucher virtuali da 10 euro di valore l’ora (o suoi multipli), per cui l’importo richiesto a titolo di bonus deve essere necessariamente pari a 10 euro o multipli di 10. La baby sitter per riscuotere il proprio compenso – sempre attraverso la procedura telematica – dovrà indicare l’intenzione di usufruire del bonus “Covid-19”.


Congedo e indennità per i lavoratori del settore pubblico e privato

Il decreto-legge ‘Cura Italia’ pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2020 conferma per i dipendenti del settore pubblico, nonché del settore sanitario pubblico e privato accreditato, le stesse indennità del settore privato.

L’art. 25 del decreto stabilisce infatti che a decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché dei servizi educativi per l’infanzia, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire del congedo parentale straordinario di 15 giorni secondo le seguenti modalità:

  • congedo retribuito al 50% per i figli fino a 12 anni di età,
  • congedo senza retribuzione per i figli da 12 a 16 anni,
  • congedo retribuito al 50% senza limiti di età in caso di figli disabili.

Con la circolare n. 45 del 25 marzo 2020, INPS illustra come funziona il “congedo per l’ emergenza Covid” e come fare domanda.

In alternativa si potrà scegliere un voucher babysitting da 600 euro.

L’erogazione dell’indennità e le modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché dipendenti dalla Polizia di Stato, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza dei figli minori di 12 anni il limite massimo è di 1000 euro.


Estensione dei permessi retribuiti – legge 104/92

Il decreto-legge 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, all’art. 24 conferma l’estensione dei permessi previsti dalla legge 104/1992.

Con la circolare n. 45 del 25 marzo 2020, INPS fornisce le istruzioni operative relativamente a quanto previsto dall’art. 24 del decreto ‘Cura Italia‘, confermando quanto riportato da LIFC nell’aggiornamento del 24 marzo, sulla base della circolare esplicativa del Ministero del Lavoro.

Il numero dei giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa è stato incrementato di 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile che si vanno a sommare ai 3 giorni mensili già riconosciuti  per un totale di 18 giorni (3+3+12),da utilizzare tra marzo e aprile

Possono usufruire di questi permessi:

  • i lavoratori pubblici e privati che assistono una persona con disabilità (art. 33, comma 3, legge 104/1992);
  • i lavoratori pubblici e privati a cui è riconosciuta disabilità grave che hanno già diritto alternativamente al permesso orario o giornaliero (art. 33, comma 6, legge 104/1992).

Inoltre, si ha la possibilità di scegliere come distribuire i 18 giorni nei due mesi e i giorni di permesso non “scadono” a fine mese.

Relativamente ai contratti di lavoro con part-time orizzontale, quindi con orario ridotto tutti i giorni, il lavoratore ha diritto sempre a 12 giorni ma ovviamente corrispondono a metà orario. Per i part-time verticali o misti andrà effettuato il riproporzionamento.

I giorni di permesso aggiuntivi spettano sia al lavoratore che assiste un disabile che al lavoratore con disabilità. Chi assiste due persone avrà diritto a 36 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa ( 6 giorni a marzo + 6 ad aprile + 24 tra marzo e aprile). Stesso discorso vale per il lavoratore che fruisca dei permessi per sè e per assistere un familiare.

Come presentare le domande

Per chi ha già l’ordinaria autorizzazione per la fruizione dei permessi non deve presentare una nuova domanda ma è sufficiente che si accordi con il datore di lavoro sull’articolazione della fruizione. Il datore di lavoro darà comunicazione a INPS.

Chi non ha ancora l’ autorizzazione pur potendo contare su un verbale di handicap grave, deve presentare domanda secondo le modalità già previste dalla legge 104/92. Il conseguente provvedimento di autorizzazione dovrà essere considerato valido dal datore di lavoro ai fini dell’estensione dei giorni e la fruizione delle giornate aggiuntive, potrà avvenire esclusivamente successivamente alla data della domanda.

Per i dipendenti pubblici non c’è ancora una indicazione analoga del Dipartimento per la Funzione Pubblica.

Riteniamo importante sottolineare che l’articolo in questione, al comma 2, pone per il personale sanitario dei limiti alla fruizione dell’ulteriore periodo di permesso retribuito, prevedendo che tale beneficio può essere riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

Covid-19 e assenze da lavoro

Con il messaggio n.2584 del 24 giugno, INPS fornisce le indicazioni operative per l’applicazione dell’art.26 del decreto Cura Italia.

Il comma 2 dell’articolo 26 del decreto ‘Cura Italia’ dispone che, per i lavoratori dei settori privato e pubblico in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992) o in possesso del riconoscimento di disabilità (art. 3, comma 1, legge 104/1992), tutto il periodo di assenza dal servizio, debitamente certificato, è equiparato a ricovero ospedaliero fino alla data stabilita del 31 luglio 2020.

Iter da seguire e documentazione da presentare per un paziente affetto da fibrosi cistica già in possesso di un verbale di handicap – L.104/92:

certificato del medico curante, che non è necessariamente il medico di medicina generale, o medico di famiglia, ma può essere qualsiasi operatore sanitario che in quello specifico momento abbia in carico un paziente, quindi anche lo specialista ospedaliero o comunque un sanitario autorizzato al rilascio di certificazione di malattia. Il certificato copre ed assicura la prestazione dal 17 marzo al 31 luglio prossimo;

– il medico curante inserirà nelle note di diagnosi l’indicazione dettagliata della condizione clinica del suo paziente, tale da far emergere chiaramente la situazione di rischio in soggetto con anamnesi personale critica. Dovrà inoltre riportare le indicazioni del verbale di handicap (grave o non grave);

– gli uffici medico legali dell’Inps territorialmente competenti verificheranno la certificazione prodotta e autorizzeranno quanto richiesto. Laddove ne ravvisassero la necessità, per le richieste poco chiare o carenti di documentazione, l’Inps chiederà ulteriore documentazione sospendendo nel frattempo la pratica. Chi aveva già presentato richiesta, in assenza di indicazioni, può attendere comunicazioni da INPS oppure interpellare l’INPS competente richiedendo informazioni sullo stato delle pratica.

Per tutti i pazienti che, per differenti motivi, non posseggono ancora un riconoscimento di handicap, la condizione di rischio può essere attestata dagli organi medico legali presso le Autorità sanitarie locali territorialmente competenti. Ciò significa che, stando alle indicazioni di INPS, chi non dispone di certificato di handicap (grave o non grave), deve rivolgersi ai servizi di medicina legale della propria ASL per ottenere una specifica certificazione. Questa verrà poi indicata nel certificato del medico curante già spiegato in precedenza.

Purtroppo, neanche questo chiarimento dell’Inps si esprime sulla questione del PERIODO DI COMPORTO, ovvero se tale periodo di “degenza” debba essere conteggiato ai fini del calcolo del periodo che consente di conservare il lavoro entro un certo limite di giorni di malattia).

Soggetti interessati dal provvedimento e ribaditi nel messaggio Inps:

i lavoratori con immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o interessati dallo svolgimento di relative terapie salvavita, indipendentemente dal riconoscimento della gravità dell’handicap;

– i lavoratori in possesso di certificazione di handicap con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992) ma per i quali, in aggiunta, il medico curante certifichi dettagliatamente la situazione clinica con anamnesi personale critica e tale da far emergere chiaramente la situazione di rischio.


Assenze da lavoro equiparate al ricovero ospedaliero, art 26 comma 2 del decreto Cura Italia. Approfondimento

Con il decreto n. 18 del 17/03/2020  “Cura Italia”, il Governo ha voluto riequilibrare i provvedimenti rilegati al diritto alla Salute e alla Vita. Infatti ha rimarcato il concetto di isolamento sociale, rinforzando per tutti l’obbligo di stare a casa quale misura di contenimento dei contagi, ma ha voluto garantire il diritto alla vita prevedendo misure economiche di sostegno a famiglie e imprese.

Queste intenzioni sono ancora più rinforzate ed evidenti nei confronti dei soggetti deboli, affetti da patologie croniche o immunodepressi o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. Per questo, all’art. 26 del su citato Decreto, che ha come titolo: “Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato”, al comma 1 viene riportato a chi è diretta la tutela dallo stesso contenuta, ossia a chi è in quarantena con sorveglianza attiva, o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Al comma 2estende detto beneficio sia ai lavoratori pubblici che privati in possesso di riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità art. 3 comma 3 l. 104/92 agli immunodepressi o coinvolti da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. Per tali soggetti il periodo di assenza prescritto dalle competenti autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero.

Questo comma pone delle eccezioni al contesto dell’articolo, riservando dei particolari benefici ai disabili in condizione di gravità, consentendo alle autorità sanitarie la possibilità di prescrivere la permanenza domiciliare fiduciaria non per essere stati a contatto con eventuali fonti di contagio, ma al fine di evitare pregiudizi preventivi per la propria salute e, quindi, tutelare la loro incolumità.

Tale concetto trova forza e fondamento nell’ultimo capoverso del parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale parere, oltre ad aver chiarito in capo a chi spetta la redazione della certificazione medica necessaria per la permanenza domiciliare, non limitandola ai medici della medicina legale, ma riportandola in modo estensivo in capo ai medici di base ed a tutti i medici del SSN, nelle loro vesti di pubblici ufficiali, esprime proprio in quest’ultimo capoverso, in modo molto chiaro, la possibilità dei pazienti lavoratori di poter godere di un periodo di AUTOISOLAMENTO, al fine di evitare rischi altissimi di pregiudizi alla propria salute che possano portarli in una situazione di ricovero in terapie intensive o di serio rischio per la propria salute.

Questo concetto rimette in evidenza, in primo luogo, il diritto alla salute dei pazienti disabili gravi, diritto costituzionalmente tutelato e protetto, estendendo la redazione di certificazione ai medici di base o del SSN, affinché tale tutela possa essere la più rapida possibile, abbreviando le tempistiche burocratico-amministrative legate ad una richiesta di certificazione alle strutture medico-legali delle ASL.

In secondo luogo, il capoverso espressamente specifica “È quindi primario interesse collettivo tutelare e ridurne al massimo l’esposizione, ampliando la possibilità di auto isolamento”. Interesse collettivo, ma per i pazienti disabili anche e soprattutto interesse legittimo è quello di chiedere ed usufruire del periodo di auto isolamento per evitare contagi e quindi esposizioni a rischio come sopra citato, nel rispetto della già richiamata raccomandazione contenuta nel DPCM del 04/03/2020 all’art. 2, lettera d).

Quanto riportato ci consente di ritenere che il governo abbia voluto opportunamente inserire il beneficio a favore dei pazienti disabili in condizione di gravità, riformulando, per loro, in modo diretto il concetto di quarantena e sorveglianza attiva, rilegandolo non alle disposizioni generali legate all’aver circolato nelle zone rosse di cui ai DPCM dell’1 e 4 marzo, ma ad un concetto espresso di tutela preventiva del paziente, mettendo a disosizione dello stesso gli opportuni strumenti di garanzia per la propria salute.

Salvo diversa espressa indicazione del lavoratore medesimo, l’assenza si protrarrà sino al 30 aprile 2020, come espressamente sancito dalla norma. Sarà poi il datore di lavoro a comunicare all’INPS, mediante i flussi Uniemens, la causale dell’assenza del proprio dipendente.

In conclusione, il lavoratore con disabilità grave potrà usufruire del periodo di assenza dal lavoro come prevista dall’art. 26, comma 2, anche solo ed esclusivamente per la tutela preventiva della propria salute mediate dichiarazione di auto-isolamento, dietro prescrizione del proprio medico di riferimento che attesti, oltre allo stato di disabilità o di immunodepressione o coinvolgimento di esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il nesso rischio-salute-danno.

Certificati medici per Covid-19

Si sa ancora poco del Coronavirus ma ciò che è certo è che spaventa tutti i cittadini e in particolare preoccupa chi, come le persone con fibrosi cistica, è affetto da malattie respiratorie. In questi giorni LIFC si è occupata di vari aspetti legati a questa emergenza sanitaria, dalle raccomandazioni alle tutele per i minori che frequentano la scuola. Per i lavoratori la situazione è molto frammentata poiché le aziende si sono disciplinate a livello territoriale in base alla diffusione del virus: alcune hanno imposto la quarantena retribuita a chi ha frequentato le zone rosse, altre ancora hanno richiesto il certificato medico e così via.

Questa eterogeneità di comportamento ha spinto l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale-INPS a trasmettere una circolare interna (n. 716 del 25/02/2020) a tutte le proprie strutture territoriali, con le indicazioni relative all’utilizzo dei certificati medici per la quarantena obbligatoria o in autotutela preventiva, che riguarda i lavoratori pubblici e privati su tutto il territorio nazionale.

Al fine di agevolare le misure cautelative per  evitare la diffusione del Coronavirus, nella circolare si chiede ai Medici di Medicina Generale e in genere ai Medici certificatori di malattia, all’atto della compilazione dei certificati di malattia dei soggetti interessati, di apporre chiaramente in diagnosi se si tratta di quarantena, isolamento fiduciario, febbre con sospetto di corona virus, o in alternativa il codice V29.0 corrispondente a quarantena obbligatoria o volontaria, sorveglianza attiva, etc..

Conseguentemente i medici INPS, in seguito ad indicazioni dalla Direzione Generale, sede per sede, metteranno una esenzione dalle visite fiscali per tale tipo di diagnosi.

In attesa di disposizioni sulla validità della certificazione ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale, LIFC invita i pazienti a rivolgersi al proprio medico di base per attivare questa procedura.

Scuola e Covid-19

Relativamente all’avvio del nuovo anno scolastico, sulla base delle problematiche segnalate da LIFC, il MIUR ha stabilito che gli studenti affetti da Fibrosi Cistica, il cui quadro patologico risulti alterato o complesso (e questo solo dietro certificazione del Centro di cura di riferimento), al fine di evitare di essere contagiati dal Covid-19, possono restare a casa e seguire le lezioni a distanza con la Didattica Digitale Integrata-DDI, come previsto dal Piano Scuola 2020-2021. Questo per garantire il diritto all’istruzione e concorrere al contempo a mitigare lo stato di isolamento sociale in cui il ragazzo/paziente verrebbe a trovarsi.

Per gli studenti che invece potrebbero partecipare alle lezioni in presenza, sempre a seguito dell’attestazione del Centro di Cura di riferimento, si è chiesto di attuare o rafforzare azioni di prevenzione quali ad esempio:

  • particolare cura ed igiene degli spazi comuni e delle classi;
  • particolare cura ed igiene personale chiesta agli alunni e agli insegnanti (igienizzazione mani, distanza di almeno un metro);
  • evitare assembramenti;
  • non confondere eventuali sintomi riconducibili alla patologia di base (tosse, problemi intestinali).

Attenzione è stata chiesta anche nei confronti di tutti quei pazienti affetti da fibrosi cistica che lavorano presso le istituzioni scolastiche, nei ruoli di personale docente e personale ATA, nonché per i familiari scolarizzati conviventi con il paziente che potrebbero, per trasmissione indiretta, mettere a rischio la vita del loro congiunto. Anche in questi casi il dialogo con il Centro di Cura sarà indispensabile per inquadrare il paziente in una condizione di fragilità al fine di una maggior tutela (facciamo l’esempio di un genitore paziente trapiantato e immunodepresso).

Per gli alunni ricoverati o in cura a domicilio, la DDI può garantire il diritto all’istruzione e concorrere a mitigare lo stato di isolamento sociale. È comunque il Dirigente scolastico che deve attivare ogni necessaria interlocuzione con i diversi attori competenti per individuare gli interventi necessari ad attivare proficuamente la didattica digitale integrata.


Alunni fragili: il MIUR firma l’Ordinanza per garantire loro il diritto allo studio

Con l’Ordinanza n.134 del 9 ottobre 2020, il MIUR definisce le modalità di svolgimento delle attività didattiche per le studentesse e gli studenti con patologie gravi o immunodepressi che, a causa di un rischio particolarmente elevato di contagio, sono impossibilitati a seguire l’ordinaria attività didattica in presenza. L’ordinanza punta a tutelare il diritto allo studio e quello alla salute di questi alunni attraverso il ricorso alla DDI o all’istruzione domiciliare.

La specifica condizione di grave patologia deve essere necessariamente comprovata da apposita certificazione, elaborata secondo la procedura descritta all’articolo 2. L’ordinanza tiene ben distinta tale tipologia di studenti dai casi di disabilità certificata. Infatti all’articolo 3, comma 2, lettera c) è espressamente specificato che è comunque garantita l’attività didattica in presenza agli studenti con disabilità certificata che non presentino la condizione di grave patologia.

Rispetto alla gestione del singolo caso, la famiglia dell’alunno con grave patologia certificata è tenuta a rappresentare immediatamente all’istituzione scolastica tale condizione, con apposita istanza documentata, affinché si possa intervenire tempestivamente nel definire le opportune modalità di didattica a beneficio e tutela del diritto all’istruzione.

Tenuto conto dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica, le disposizioni potranno essere integrate o variate, vi invitiamo pertanto a seguire gli aggiornamenti sul sito www.fibrosicistica.it