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Al via le richieste per il BONUS PSICOLOGO 2022. Vediamo come

La procedura è attiva dal 25 luglio, nel rispetto dei termini dei 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale contenente le informazioni sulle modalità di presentazione della domanda.

Sul sito Inps è possibile leggere le prime istruzioni sulla modalità di presentazione della domanda per il Bonus Psicologo 2022, indicazioni riprese dalla Circolare n.83 emanata il 19/7/2022. 

Si legge dalla Circolare n.83 che possono usufruire del beneficio le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica e che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Ricordiamo che il bonus interviene per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi (CNOP).

La richiesta si potrà presentare in modalità telematica accedendo alla piattaforma INPS, utilizzando gli strumenti che oramai tutti conosciamo, ovvero la Carta di identità elettronica (CIE), il Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale (SPID), la Carta nazionale dei servizi (CNS) oppure attraverso il Contact Center di INPS, secondo le modalità rese disponibili sul sito dell’Istituto.

I parametri per la concessione del bonus saranno legati al reddito ISEE nelle fasce di seguito indicate:

  • ISEE inferiore a 15.000 il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;
  • ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;
  • ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.

Al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande saranno stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma, che terranno conto del valore ISEE e, a parità di valore ISEE, dell’ordine di presentazione della domanda.

Se riconosciuto il diritto al Bonus, l’importo spettante (nella quota massima di 50 euro a seduta) verrà erogato direttamente a favore del professionista secondo le modalità da esso indicate, utilizzando il codice fiscale del beneficiario e un codice univoco che Inps invierà. 

Ricordiamo infine che il richiedente, dalla data in cui Inps comunicherà l’accoglimento della domanda e il codice univoco, avrà 180 giorni di tempo per usare il codice e quindi usufruire del beneficio.

 

Scarica la Circolare n.83 (PDF)

Leggi il Decreto del Ministero della Salute