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Come Leggere il verbale di invalidità e di handicap Legge 104

A seguito di una diagnosi di fibrosi cistica, il paziente – o per lui la sua famiglia – può avviare la domanda per il riconoscimento dell’invalidità civile e dell’handicap. Al termine di tutto l’iter di valutazione, Inps invia al paziente i verbali: si tratta di documenti importanti che riconoscono la persona invalida civile o persona con handicap aprendo contestualmente numerosi diritti. Ma siamo tutti in grado di leggere questi verbali e comprenderne tutti i contenuti? Sappiamo fare distinzione tra verbale di invalidità e verbale di handicap?

Il verbale è un documento composto da diverse pagine, all’interno delle quali sono presenti codici, sigle e leggi che spesso non conosciamo: è bene saper comprendere ogni sua parte per capire quali diritti riconosce e controllare che i dati inseriti siano corretti o se invece necessitano di modifica. Leggiamo quindi passo dopo passo il verbale di invalidità e il verbale di handicap di un paziente affetto da fibrosi cistica e comprendiamo quali azioni devono essere fatte una volta ottenuto.

La prima cosa da sapere:

Tutti i verbali arrivano al paziente attraverso due percorsi: una copia cartacea viene consegnata a casa in busta chiusa e una copia digitale (di solito qualche giorno prima dell’arrivo del cartaceo) viene caricata online nella cassetta personale all’interno del sito Inps, a cui si accede con una identità elettronica come SPID, CIE o CNS. Trattandosi di due riconoscimenti distinti, il verbale di invalidità e il verbale di handicap arrivano separatamente, di solito a distanza di pochi giorni l’uno dell’altro, in due buste separate anche quando le richieste sono state presentate contestualmente. Seppur simili nella struttura e nella forma, i due documenti sono profondamente differenti in quanto aprono diritti diversi, pertanto vediamo insieme sia le parti in comune che le voci che li distinguono.

Nella busta troveremo diversi fogli, che sono:

  • Lettera di trasmissione
  • Copia del verbale in forma esplicita con tutti i dati visibili composta da:
    • Anagrafica
    • Storia clinica
    • Diagnosi
    • Codici di patologia
    • Valutazione della Commissione Medica
    • Diritto alle agevolazioni fiscali
    • Validità
  • Copia del verbale in versione tutelata dalla privacy (si utilizza la parola OMISSIS al posto dei dati sensibili come ad esempio la diagnosi o i codici di patologia) per consentire la consegna a terzi (scuola, lavoro, uffici)

Nel verbale di handicap L.104 inoltre è presente una scheda socio-ambientale composta da circa 5 pagine.

Le parti in comune dei due verbali:

I verbali di invalidità e handicap sono generalmente composti da due pagine, nelle quali sono racchiuse tutte le informazioni necessarie a comprenderne la richiesta e la valutazione effettuata. Nella loro struttura sono molto simili, si differenziano principalmente nel motivo dell’accertamento e nella valutazione finale che ne consegue, riconoscendo quindi diritti diversi. La lettera di trasmissione è la stessa: si tratta di due pagine con cui Inps descrive il contenuto della busta, i contatti dell’Ente, l’iter per l’eventuale contestazione della decisione presa e, solo per l’invalidità civile, le istruzioni per attivare la prestazione economica con le relative tempistiche. In alto a sinistra è indicata la sede Inps di competenza per residenza, mentre a destra è indicato il nominativo del paziente o del familiare se il paziente è un minore. L’anagrafica, la storia clinica, la diagnosi, i codici di patologia e il diritto alle agevolazioni fiscali di solito sono uguali.

Il verbale di invalidità civile

Per capire che il verbale è relativo all’invalidità civile basterà guardare la prima delle due pagine, dove in alto al centro troviamo scritto ‘VERBALE DI ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITA’ CIVILE, DELLE CONDIZIONI VISIVE E DELLA SORDITA’ (ai sensi dell’art. 20 della legge 3 agosto 2009 n. 102)’. Sempre in alto ma a sinistra è riportata la sede Inps o Asl che si è occupata della valutazione.

Segue una parte strettamente anagrafica, dove si potranno individuare:

  • i dati personali del paziente: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, ecc…
  • i dati relativi alla domanda presentata: la data dell’accertamento ovvero della visita, la data della definizione ovvero quando è stata presa la decisione, il tipo di accertamento (se in ambulatorio, per revisione, su atti/documenti inviati online, ecc…), il numero della domanda ovvero un numero sequenziale che inizia quasi sempre con 393… e infine il tipo di domanda che in questo caso riporterà ‘invalidità civile’.

Di seguito troviamo la parte che descrive la storia del paziente, cioè i dati anamnestici, l’esame obiettivo, gli accertamenti disposti e la documentazione acquisita durante la visita.

A seguire viene descritta la diagnosi, che nel caso del paziente FC deve essere sempre FIBROSI CISTICA e può poi – ma non sempre – contenere delle specifiche a seconda dell’espressione della malattia, come ad esempio ”FC del pancreas” – ”FC del pancreas con broncopneumopatia cronica” – ”FC completa” – ”FC con insufficienza pancreatica” e altre ancora.

A classificare correttamente la malattia sono i Codici di Patologia, che nel verbale hanno una loro allocazione specifica. Si tratta di codici nazionali ed internazionali che devono essere indicati con esattezza all’interno del verbale. Il paziente con FC troverà: Codice DM 5/2/92: 6430 e Codice ICD-9: 2770. Ma cosa vuol dire?

  • il Codice DM 5/2/92 è il codice italiano di malattia riportato nelle Tabelle indicative della percentuale di invalidità (%) che sono allegate al Decreto del Ministero della Salute (DM, appunto). In Tabella, la FC vede l’assegnazione di due specifici codici di invalidità che si distinguono tra un riconoscimento dell’80% (codice 6406) e uno del 100% (codice 6430), a seconda della compromissione e dell’espressione della malattia. Dal 2015 al paziente adulto con forma classica è assegnato sempre il codice 6430 (per i minorenni non è indicato il codice in quanto non percentualizzabili prima dei 16 anni).
  • il Codice ICD invece è il codice di classificazione internazionale delle malattie, che viene sottoposto a continue revisioni e che nel 1975 ha visto approvare la 9^ versione, da qui il codice è diventato ICD-9. Alla FC è assegnato il numero 2770 e, anche se quasi mai indicato nei verbali per intero, il sottogruppo specifico per espressione di patologia alla diagnosi (2770.1: ileo da meconio; 2770.2: manifestazioni polmonari; 2770.3: manifestazioni gastrointestinali; 2770.4: con altre manifestazioni

A volte nei verbali si leggono codici differenti che spesso riguardano patologie similari, ma avendo la FC i suoi codici specifici è bene che vengano indicati quelli.

Arriviamo ora alla decisione della Commissione Medica. La valutazione che troviamo sarà differente tra un paziente minorenne e un paziente maggiorenne:

  • nel caso del minore di età, nel verbale sarà corretto trovare ‘Minore invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80 – indennità di accompagnamento)
  • nel caso del paziente adulto invece nel verbale sarà corretto trovare ‘INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art.2 e 12 L 118/71”

Di seguito sarà indicata la data di decorrenza, che di solito è retrodatata alla data della domanda.

Dal 2015 i pazienti minori devono sempre trovare il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento mentre i pazienti adulti devono trovare sempre il 100% di invalidità (come da Linee Guida Inps): quando questo non accade e il paziente riceve una valutazione inferiore (per i primi indennità di frequenza e per i secondi una % inferiore al 100%) LIFC invita a contestare bonariamente la decisione attraverso la procedura di riesame in autotutela. (Vedi pagina 40 della Carta dei Diritti dei pazienti con Fibrosi Cistica)

Un’altra dicitura interessante che si trova proseguendo la lettura del verbale è la voce ”requisiti di cui all’art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5” che riguarda la possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali (auto, sussidi tecnici e informatici) e al rilascio del tagliando per il parcheggio e la circolazione dei disabili. Considerando che l’accesso a queste agevolazioni non è un automatismo dato dal riconoscimento dell’invalidità o dell’handicap, ma dal possesso di specifici requisiti (come ad esempio la deambulazione limitata. Vediamo cosa può contenere il verbale:

  • L’interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all’art. 4 D.L. 9 febbraio 2012 n. 5: con questa dicitura purtroppo il paziente non può beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui sopra né usare il proprio verbale per richiedere in Comune il contrassegno invalidi per la circolazione (in questo caso per avere il pass invalidi si deve fare domanda al Comune e chiedere la valutazione specifica alla medicina legale della propria Asl
  • E’ invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381/92): in questo caso si riconosce solo il diritto al pass invalidi per il parcheggio e per la circolazione, che l’interessato può richiedere in Comune portando il verbale (di solito all’ufficio della Polizia Municipale)
  • E’ invalido con grave limitazione della capacità di deambulare … (art. 30 comma 7 della Legge 388/2000): in questo caso viene riconosciuto il diritto alle agevolazioni nel settore auto (es. Iva al 4%) senza l’obbligo di adattare il veicolo e il diritto all’acquisto di sussidi tecnici e informatici se la domanda è accompagnata da una certificazione sanitaria che mette in relazione lo strumento che si acquista con la patologia da cui si è affetti. (il cosiddetto ‘nesso funzionale’)

Mentre il primo punto esclude il paziente dal diritto, il secondo e il terzo possono essere riconosciuti entrambi e quindi essere riportati insieme nel verbale oppure esserci solo uno dei due. Per la procedura di richiesta del pass invalidi rimandiamo al seguente link)

L’ultima voce che ci interessa controllare è la validità del verbale, ovvero se è prevista o meno una data di scadenza e/o una data di revisione e se è corretto che sia prevista.

Alla voce ESONERO DA FUTURE VISITE DI REVISIONE PER APPLICAZIONE DEL DM 2/8/2007 troveremo sempre NO perché, seppure nel DM ai fini dell’esclusione ci sia il riferimento a ‘patologie cromosomiche e/o genetiche e/o congenite con compromissione d’organo o d’apparato”, è necessario che la patologia determini una o più menomazioni previste nell’elenco delle 12 patologie escluse da visita di controllo e nell’elenco l’unica che si potrebbe associare alla FC è ‘insufficienza respiratoria in trattamento continuo di ossigenoterapia o ventilazione meccanica’ e quindi colo nelle forme o nelle espressioni gravissime di FC.

Alla voce REVISIONE invece, distinguendo tra minorenni e maggiorenni , sarà corretto trovare la dicitura:

  • per i minori: Revisione SI, con una data (mese/anno) che coinciderà con la maggiore età
  • per i maggiorenni: Revisione NO

Il verbale di handicap Legge 104

Per capire che il verbale è relativo alla Legge 104, basterà guardare la prima pagina, dove in alto al centro troviamo scritto ‘COMMISSIONE MEDICA PER L’ACCERTAMENTO DELL’HANDICAP (Legge del 5 febbraio del 1992 n. 102 – Legge 3 agosto 2009 n. 102 art. 20)”. In alto a sinistra invece è riportata la sede dell’Inps o Asl che si è occupata della valutazione.

Nell’anagrafica, i dati differenti che troviamo rispetto al verbale di invalidità civile sono quelli specifici della domanda presentata: il tipo di accertamento, il numero della domanda e il tipo di domanda saranno differenti, mentre la data dell’accertamento e la data della definizione potrebbero essere le stesse se le domande sono state presentate insieme, altrimenti cambieranno anche queste.

La storia clinica e la diagnosi sono in entrambi i verbali uguali, mentre a cambiare radicalmente è la decisione della Commissione Medica. La valutazione che troviamo NON deve essere differente tra un paziente minorenne e un paziente maggiorenne ma deve riportare per entrambi ”Ai sensi dell’art. 4 della legge 05 febbraio 1992 n. 104 la Commissione Medica riconosce l’interessato: PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA’ (COMMA 3 ART. 3). Con il Comma 3 viene riconosciuta la gravità, ovvero che la persona necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita. Questo fa si che siano riconosciuti al paziente diritti importanti in ambito lavorativo, sociale e scolastico mentre al familiare permessi e congedi. In questo verbale viene riportato solo il codice patologia internazionale, qundi ICD-9 che per la FC è il codice 2770.

Viene inserito il riferimento al diritto alle agevolazioni fiscali e al tagliando invalidi, nella stessa modalità già descritta per il verbale di invalidità civile.

La scadenza a revisione in questo verbale NON deve essere mai inserita, in quanto le Linee Guida Inps del 2015 sanciscono che ‘a prescindere dall’età e dalla variante genetica, un paziente FC deve considerarsi in ogni caso portatore di handicap con connotazione di gravità’. E’ pertanto corretto trovare nel verbale ”Revisione: NO” e sarà quindi lecito contestare la scadenza se indicata con una domanda di riesame in autotutela per richiedere la rimozione della scadenza.

Una volta ricevuto il verbale di handicap, per poter usufruire dei permessi in ambito lavorativo, sarà necessario attivarlo sul sito Inps o rivolgendosi ad un Patronato/CAF.

Articolo a cura della Dr.ssa Vanessa Cori

Assistente Sociale LIFC, Responsabile progetto LIFC CARES

Progetto sostenuto in quota parte con i fondi dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese