Aggiornamento sul congedo parentale
La Legge di Bilancio 2023 (L.197/2022 art.1 com.359) ha previsto ed introdotto l’innalzamento della retribuzione di 1 mensilità del congedo parentale che, anziché indennizzata al 30% verrà indennizzata all’80% e sarà godibile fino al compimento dei sei anni di età del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore. L’agevolazione potrà essere fruita dai genitori lavoratori dipendenti (pubblici e privati) che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità dopo il 31 dicembre 2022.
INPS fornisce tutte le istruzioni in materia con la Circolare n.45, pubblicata il 16 maggio 2023 nella quale precisa che la norma non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale ma incrementa l’indennità che spettava, per uno solo dei tre mesi dovuti al lavoratore, passando la retribuzione di questa mensilità dal 30 all’80% e comprendendo tutte le modalità di fruizione del congedo parentale (intero, frazionato a mesi, giorni oppure modalità oraria). Il mese indennizzato all’80% è quindi solo uno per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra i genitori (anche negli stessi giorni) oppure da uno solo di essi.
L’INPS precisa che questa nuova disposizione riguarda esclusivamente i genitori lavoratori dipendenti (e non tutte le altre categorie di lavoratori autonomi e parasubordinati) e pone come condizione essenziale per poter fruire di questo aumento l’aver terminato (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2022. Sono quindi esclusi i genitori che hanno terminato il congedo di maternità o paternità (obbligatorio o alternativo alla madre) al 31 dicembre 2022.
Ricordiamo che alla coppia di genitori lavoratori dipendenti spettano, complessivamente, 10 mesi di congedo parentale continuativi o frazionati (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) sino al compimento del dodicesimo anno di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia) e che per figli disabili il prolungamento del congedo parentale è di massimo 3 anni, con diritto per tutto il periodo alla indennità economica pari al 30% della retribuzione (D. Lgs.151/2001 e succ. mod.).
Per ogni approfondimento è a disposizione il Servizio Sociale LIFC, coordinato dalla Dr.ssa Vanessa Cori, Assistente Sociale specializzata in fibrosi cistica.
Numero verde 800 912 655 mail assistentesociale@fibrosicistica.it