Assenze da lavoro equiparate al ricovero ospedaliero: finalmente INPS chiarisce
L’aspettavamo da marzo 2020, ovvero dall’entrata in vigore del decreto “Cura Italia”, e finalmente l’INPS ha provveduto ad emanare un Messaggio, il n.2584 del 24 giugno, con il quale fornisce le indicazioni operative per l’applicazione dell’art.26 del sopra citato decreto.
Il comma 2 dell’articolo 26, lo ricordiamo, dispone che per i lavoratori dei settori privato e pubblico in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992) o in possesso del riconoscimento di disabilità (art. 3, comma 1, legge 104/1992), tutto il periodo di assenza dal servizio, debitamente certificato, è equiparato a ricovero ospedaliero fino alla data stabilita del 31 luglio 2020.
Vediamo quindi insieme l’iter da seguire e la documentazione da presentare per un paziente affetto da fibrosi cistica già in possesso di un verbale di handicap – L.104/92:
– come prima cosa è necessario farsi rilasciare uno specifico certificato dal medico curante, che non è necessariamente il medico di medicina generale, o medico di famiglia, ma può essere qualsiasi operatore sanitario che in quello specifico momento abbia in carico un paziente, quindi anche lo specialista ospedaliero o comunque un sanitario autorizzato al rilascio di certificazione di malattia. Il certificato copre ed assicura la prestazione dal 17 marzo al 31 luglio prossimo;
– il medico curante inserirà nelle note di diagnosi l’indicazione dettagliata della condizione clinica del suo paziente, tale da far emergere chiaramente la situazione di rischio in soggetto con anamnesi personale critica. Dovrà inoltre riportare le indicazioni del verbale di handicap (grave o non grave);
– Gli Uffici medico legali dell’Inps territorialmente competenti verificheranno la certificazione prodotta e autorizzeranno quanto richiesto. Laddove ne ravvisassero la necessità, per le richieste poco chiare o carenti di documentazione, l’Inps chiederà ulteriore documentazione sospendendo nel frattempo la pratica. Chi aveva già presentato richiesta – in assenza di indicazioni – può attendere comunicazioni da INPS oppure interpellare l’INPS competente richiedendo informazioni sullo stato delle pratica.
Per tutti i pazienti che, per differenti motivi, non posseggono ancora un riconoscimento di handicap, la condizione di rischio può essere attestata dagli organi medico legali presso le Autorità sanitarie locali territorialmente competenti. Ciò significa che, stando alle indicazioni di INPS, chi non dispone di certificato di handicap (grave o non grave), deve rivolgersi ai servizi di medicina legale della propria ASL per ottenere una specifica certificazione. Questa verrà poi indicata nel certificato del medico curante già spiegato in precedenza.
Purtroppo, neanche questo chiarimento dell’Inps si esprime sulla questione del PERIODO DI COMPORTO, ovvero se tale periodo di “degenza” debba essere conteggiato ai fini del calcolo del periodo che consente di conservare il lavoro entro un certo limite di giorni di malattia).
ricordiamo infine chi sono i soggetti interessati dal provvedimento e ribaditi nel Messaggio Inps:
– i lavoratori con immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o interessati dallo svolgimento di relative terapie salvavita, indipendentemente dal riconoscimento della gravità dell’handicap;
– i lavoratori in possesso di certificazione di handicap con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992) ma per i quali, in aggiunta, il medico curante certifichi dettagliatamente la situazione clinica con anamnesi personale critica e tale da far emergere chiaramente la situazione di rischio. Non è quindi sufficiente, secondo INPS, la mera titolarità del verbale di handicap grave per la concessione di questa prestazione, come invece – forse largheggiando – lasciava intendere la lettura dell’articolo 26 del decreto legge 18/2020.