Decreto Cura Italia. LIFC fa chiarezza sulle assenze per i lavoratori disabili
L’articolo 26, comma 2 del Decreto n. 18 del 17/03/2020 – Decreto Cura Italia – prevede la possibilità per i dipendenti pubblici e privati di assentarsi dal lavoro fino al 30 Aprile 2020 alle seguenti categorie di lavoratori:
- disabili gravi in possesso del verbale di valutazione del handicap articolo 3 comma 3 della legge 104/1992;
- immunodepressi, lavoratori con patologie oncologiche o sottoposti a terapia salvavita in possesso del verbale di valutazione del handicap articolo 3 comma 3 della legge 104/1992 in possesso di idonea certificazione da richiedere al centro/reparto dove si è in cura.
Tutti dovranno richiedere al proprio medico di base il certificato covid-19 (codice VR-07) da inviare poi al datore di lavoro specificando il periodo di assenza.
Sarà necessario fornire al medico di base copia del relativo verbale di L.104/92, con la differenza che per i primi sarà sufficiente il verbale mentre per gli altri sarà necessario fornire al medico anche la relativa certificazione specialistica.
Per tutti coloro che sono in possesso della Legge 104 comma 1 senza gravità affetti da patologie correlate ad immunodepressione, esiti di terapie oncologiche o sottoposti a terapia salvavita occorre rivolgersi al proprio medico di base e/o consultare il sito della propria ASL – sezione medicina legale, per presentare istanza compilando l’apposito modulo e inviandolo con l’allegata documentazione sanitaria richiesta all’unità operativa di medicina legale.
Approfondimento dell’Ufficio Legale Lifc:
Con il decreto n. 18 del 17/03/2020 “Cura Italia”, il Governo ha voluto riequilibrare i provvedimenti rilegati al diritto alla Salute e alla Vita. Infatti ha rimarcato il concetto di isolamento sociale, rinforzando per tutti l’obbligo di stare a casa quale misura di contenimento dei contagi, ma ha voluto garantire il diritto alla vita prevedendo misure economiche di sostegno a famiglie e imprese.
Queste intenzioni sono ancora più rinforzate ed evidenti nei confronti dei soggetti deboli, affetti da patologie croniche o immunodepressi o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. Per questo, all’art. 26 del su citato Decreto, che ha come titolo: “Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato”, al comma 1 viene riportato a chi è diretta la tutela dallo stesso contenuta, ossia a chi è in quarantena con sorveglianza attiva, o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
Al comma 2, estende detto beneficio sia ai lavoratori pubblici che privati in possesso di riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità art. 3 comma 3 l. 104/92 agli immunodepressi o coinvolti da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. Per tali soggetti il periodo di assenza prescritto dalle competenti autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero.
Questo comma pone delle eccezioni al contesto dell’articolo, riservando dei particolari benefici ai disabili in condizione di gravità, consentendo alle autorità sanitarie la possibilità di prescrivere la permanenza domiciliare fiduciaria non per essere stati a contatto con eventuali fonti di contagio, ma al fine di evitare pregiudizi preventivi per la propria salute e, quindi, tutelare la loro incolumità.
Tale concetto trova forza e fondamento nell’ultimo capoverso del parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale parere, oltre ad aver chiarito in capo a chi spetta la redazione della certificazione medica necessaria per la permanenza domiciliare, non limitandola ai medici della medicina legale, ma riportandola in modo estensivo in capo ai medici di base ed a tutti i medici del SSN, nelle loro vesti di pubblici ufficiali, esprime proprio in quest’ultimo capoverso, in modo molto chiaro, la possibilità dei pazienti lavoratori di poter godere di un periodo di AUTOISOLAMENTO, al fine di evitare rischi altissimi di pregiudizi alla propria salute che possano portarli in una situazione di ricovero in terapie intensive o di serio rischio per la propria salute.
Questo concetto rimette in evidenza, in primo luogo, il diritto alla salute dei pazienti disabili gravi, diritto costituzionalmente tutelato e protetto, estendendo la redazione di certificazione ai medici di base o del SSN, affinché tale tutela possa essere la più rapida possibile, abbreviando le tempistiche burocratico-amministrative legate ad una richiesta di certificazione alle strutture medico-legali delle ASL.
In secondo luogo, il capoverso espressamente specifica “È quindi primario interesse collettivo tutelare e ridurne al massimo l’esposizione, ampliando la possibilità di auto isolamento”. Interesse collettivo, ma per i pazienti disabili anche e soprattutto interesse legittimo è quello di chiedere ed usufruire del periodo di auto isolamento per evitare contagi e quindi esposizioni a rischio come sopra citato, nel rispetto della già richiamata raccomandazione contenuta nel DPCM del 04/03/2020 all’art. 2, lettera d).
Quanto riportato ci consente di ritenere che il governo abbia voluto opportunamente inserire il beneficio a favore dei pazienti disabili in condizione di gravità, riformulando, per loro, in modo diretto il concetto di quarantena e sorveglianza attiva, rilegandolo non alle disposizioni generali legate all’aver circolato nelle zone rosse di cui ai DPCM dell’1 e 4 marzo, ma ad un concetto espresso di tutela preventiva del paziente, mettendo a disosizione dello stesso gli opportuni strumenti di garanzia per la propria salute.
Salvo diversa espressa indicazione del lavoratore medesimo, l’assenza si protrarrà sino al 30 aprile 2020, come espressamente sancito dalla norma. Sarà poi il datore di lavoro a comunicare all’INPS, mediante i flussi Uniemens, la causale dell’assenza del proprio dipendente.
In conclusione, il lavoratore con disabilità grave potrà usufruire del periodo di assenza dal lavoro come prevista dall’art. 26, comma 2, anche solo ed esclusivamente per la tutela preventiva della propria salute mediate dichiarazione di auto-isolamento, dietro prescrizione del proprio medico di riferimento che attesti, oltre allo stato di disabilità o di immunodepressione o coinvolgimento di esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il nesso rischio-salute-danno.