Decreto ‘Cura Italia’: fruizione dell’estensione dei permessi 104
Aggiornamento del 26 marzo 2020
Circolare INPS con le istruzioni operative sull’estensione dei permessi previsti dalla L.104/1992 per i lavoratori dipendenti del settore privato.
Con la circolare n. 45 del 25 marzo 2020, INPS fornisce le istruzioni operative relativamente a quanto previsto dall’art. 24 del decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020 (decreto ‘Cura Italia‘), confermando quanto riportato da LIFC nell’aggiornamento del 24 marzo, sulla base della circolare esplicativa del Ministero del Lavoro.
L’Istituto conferma l’estensione dei permessi previsti dalla legge 104/1992 e relativamente ai contratti di lavoro con part-time orizzontale, quindi con orario ridotto tutti i giorni, il lavoratore ha diritto sempre a 12 giorni ma ovviamente corrispondono a metà orario. Per i part-time verticali o misti andrà effettuato il riproporzionamento.
I giorni di permesso aggiuntivi spettano sia al lavoratore che assiste un disabile che al lavoratore con disabilità. Chi assiste due persone avrà diritto a 36 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa ( 6 giorni a marzo + 6 ad aprile + 24 tra marzo e aprile). Stesso discorso vale per il lavoratore che fruisca dei permessi per sè e per assistere un familiare.
Come presentare le domande
Per chi ha già l’ordinaria autorizzazione per la fruizione dei permessi non deve presentare una nuova domanda ma è sufficiente che si accordi con il datore di lavoro sull’articolazione della fruizione. Il datore di lavoro darà comunicazione a INPS.
Chi non ha ancora l’ autorizzazione pur potendo contare su un verbale di handicap grave, deve presentare domanda secondo le modalità già previste dalla legge 104/92. Il conseguente provvedimento di autorizzazione dovrà essere considerato valido dal datore di lavoro ai fini dell’estensione dei giorni e la fruizione delle giornate aggiuntive, potrà avvenire esclusivamente successivamente alla data della domanda.
Per i dipendenti pubblici non c’è ancora una indicazione analoga del Dipartimento per la Funzione Pubblica.
Aggiornamento del 24 marzo 2020
Circolare del Ministero del Lavoro sull’estensione dei permessi lavorativi previsti dalla legge 104/1992
Con una circolare esplicativa del 24 marzo 2020, il Ministero del Lavoro fa chiarezza su quanto stabilito dal Decreto ‘Cura Italia‘ (ex art. 24, comma 1, decreto legge n.18/2020 ) relativamente ai beneficiari dell’estensione dei permessi lavorativi previsti dalla legge 104/92 .
Il Ministero ricorda che i giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa sono complessivamente 18, di cui 3 a marzo e 3 ad aprile (come da legge 104/92), a cui si aggiungono 12 giorni previsti dal decreto ‘Cura Italia’ che, come anticipato nell’articolo di cui sopra, sono frazionabili in ore e possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.
I beneficiari, dipendenti sia pubblici sia privati, sono:
- i genitori di figli con disabilità grave non ricoverati a tempo pieno;
- il coniuge, i parenti e affini entro il 2° grado di persone con disabilità grave, non ricoverati a tempo pieno;
- i lavoratori con disabilità grave.
Pertanto, la circolare del Ministero del Lavoro assicura che il diritto è esteso ai lavoratori con disabilità grave, andando così a chiarire un dubbio emerso in questi giorni a seguito del messaggio 1281 diramato da INPS.
Altro aspetto importante ribadito dal Ministero riguarda la cumulabilità: se si ha diritto a 6 giorni di permesso al mese per due familiari, ora si avrà diritto a 36 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa ( 6 giorni a marzo + 6 ad aprile + 24 tra marzo e aprile). La frazionabilità in ore, ammessa dal Ministero, comporta un ulteriore aspetto interpretativo e di ricalcolo dei giorni a seconda di eventuali part-time (orizzontali o verticali) ma sarà un aspetto da trattare successivamente.
News del 18 marzo 2020
Con la pubblicazione del decreto-legge 17 marzo 2020 in Gazzetta Ufficiale recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, è possibile finalmente procedere alla fruizione dell’estensione dei permessi previsti dalla legge 104/1992 come previsto dall’art.24.
Riportiamo la giusta interpretazione fornita dall’ Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, nella sessione Domande frequenti dove si chiarisce che il numero dei giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, è stato incrementato di 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile che si vanno a sommare ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n.104/92, per un totale di 18 giorni (3+3+12),da utilizzare tra marzo e aprile.
Ricordiamo che i beneficiari sono:
- i lavoratori pubblici e privati che assistono una persona con disabilità (art. 33, comma 3, legge 104/1992);
- i lavoratori pubblici e privati a cui è riconosciuta disabilità grave che hanno già diritto alternativamente al permesso orario o giornaliero (art. 33, comma 6, legge 104/1992).
Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese o distribuiti nei due mesi.
Riteniamo importante sottolineare che l’articolo in questione, al comma 2, pone per il personale sanitario dei limiti alla fruizione dell’ulteriore periodo di permesso retribuito, prevedendo che tale beneficio può essere riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità.
Come presentare le domande
Le domande possono essere presentate al datore di lavoro come sempre fatto; nel presentare la richiesta il lavoratore dovrà citare “l’articolo 24, comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18”. Attendiamo nei prossimi giorni indicazioni operative di INPS e chi di competenza per i dipendenti pubblici.